Autore: Giampaolo Piagnerelli |
Fonte: Il Sole 24 Ore - Norme e Trib. pag: 4 |
La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 133/20/08, ha stabilito che la plusvalenza da permuta di un terreno per la realizzazione di un immobile ha rilevanza fiscale solo nel momento in cui le opere sono ultimate e non prima. Ciò vale anche se il contribuente ha volontariamente riconosciuto un valore assolutamente superiore alla costruzione ancora da realizzare. |