Il c.d. decreto Sviluppo – D.L. n.70 del 13 maggio 2011 – all’art.7, prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli artt.5 e 7 della Legge finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento.
Tuttavia, con l’ultima versione, viene introdotta una novità di assoluto rilievo, di cui si dirà in seguito.
Le linee essenziali del provvedimento
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dal decreto Sviluppo, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività.
Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile – plusvalenza – sarebbe dato dalla differenza tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti ISTAT, e sarebbe assoggettato a tassazione separata.
In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso.
In tal modo, in buona sostanza, si azzera la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° luglio 2011, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2012, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° luglio 2011 e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:
· 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
· 4% per le partecipazioni qualificate;
· 2% per le partecipazioni non qualificate.
Elaborazione a cura Centro Studi Fiaip - Armando Barsotti