Guida per i contribuenti alla compilazione del "quadro fabbricati"
Nella compilazione ormai prossima del Modello 730, la dichiarazione dei redditi più apprezzata dagli italiani, non mancano i dubbi e le perplessità. Cercheremo di fare un po’ di chiarezza iniziando dal quadro dedicato ai redditi dei fabbricati..
B come fabbricati
Dopo aver dato un’occhiata un paio di settimane fa ad alcune delle novità di quest’anno, cominciamo a visitare insieme uno degli argomenti che più interessano i contribuenti, molti dei quali dovranno vedersela col quadro B destinato ai fabbricati. Come avevamo già visto, quest’anno c’è una grande novità: i redditi degli immobili non esenti dall’Imu e che se non sono stati affittati non saranno tassati dall’imposta sui redditi, l’Irpef, e dalle relative addizionali.
Nel quadro “B”, occorrerà ugualmente indicare tali immobili, come si fa ogni anno, ma i redditi relativi non entreranno nel reddito imponibile. Nel prospetto di liquidazione, modello 730/3, sarà evidenziata proprio la parte di reddito fondiario loro riferita che non sarà tassata, poiché questi redditi potrebbero invece tornare in ballo per le prestazioni previdenziali e assistenziali, ad esempio per l’Isee.
Chi lo compila
In estrema sintesi il quadro B riguarda tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Tra i contribuenti obbligati figurano anche: il coniuge superstite per la casa coniugale; i soci di società semplici; gli assegnatari di alloggi riscattabili o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti (Iacp, ex Incis, ecc.); i soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale. Dribbla, invece, la compilazione del quadro “B” il “nudo proprietario” di un immobile. Ricordiamo inoltre che il coniuge separato o divorziato, al quale il giudice abbia assegnato la casa familiare, non deve indicare il fabbricato nel quadro B, a meno che non ne sia proprietario. Ad ogni modo, la compilazione del Quadro “B” è ben delineata nelle istruzioni ministeriali che come sempre rappresentano la prima guida da seguire per non avere problemi col fisco.
Condominio e quadro B
I locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi di proprietà condominiale, dotati di una rendita catastale autonoma, vanno dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta, per ciascuna unità, è superiore a 25,82 euro. Se però questi locali sono affittati o si tratta di negozi, il relativo reddito va dichiarato in ogni caso, a prescindere dall’importo.
Rendita catastale
Nella prima colonna del quadro ”B” indicate la rendita catastale del fabbricato, senza tener conto della rivalutazione del 5%: è questa una delle tante semplificazioni del modello 730, grazie alla quale è sufficiente ricopiare dalla visura catastale al 1° gennaio 2012 il valore indicato alla voce rendita catastale, senza tanta matematica. Attenzione però agli errori: chi rileva i dati da Unico 2012, dovrà “scorporare” la rivalutazione del 5% operata lo scorso anno, dividendo l’importo per 1,05. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata si può indicare invece la rendita presunta. Per gli immobili “storici” la rendita va riportata ridotta al 50%.
Codici da riportare..
Passiamo alla colonna 2, riservata all’utilizzo che ha avuto l’immobile nel 2012, colonna che quest’anno assume una rilevanza ancora maggiore perché sarà anche in base al codice inserito che il sostituto d’imposta sottoporrà o meno a tassazione l’immobile.Poiché negli anni la casistica è continuamente variata, attenzione a non ricopiare meccanicamente da un vecchio modello 730, risalente a chissà quale anno precedente, e leggete invece con attenzione le istruzioni.
Codice “9”
Subito una novità: quest’anno il codice “9” si utilizza per i casi in cui l’anno passato si utilizzavano i codici “9”, “11, “12” e “13”. Anche quando c’è il codice “9” non sono dovute Irpef e addizionali, sostituite dall’Imu.In pratica il codice “9” si usa quando un immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con gli altri codici. Ad esempio dovete riportare il codice “9” quando si tratta di: immobili privi di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzati, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; nell’ipotesi di pertinenza di immobile tenuto a disposizione; se si tratta di un immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; per gli immobili di proprietà condominiale di cui si diceva in precedenza.
Abitazione principale
Se avete coronato il vostro sogno e siete proprietari della casa di abitazione, ricordate che la dimora familiare è quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo) dimorano abitualmente e va sempre dichiarata anche se non viene tassata. Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l’altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l’immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. Riportate il codice 1 nella colonna 2 del quadro B. Per le pertinenze dell’abitazione principale, come cantine, box e posti auto indicare invece “5” nella colonna 2. Anche con i codici 1 e 5 non sono dovute Irpef e addizionali.
di Oliviero Franceschi Messaggero Casa