Niente Irpef sulle prime case che hanno pagato la mini Imu
Chi ha pagato la mini Imu a gennaio non dovrà versare Irpef e addizionali per il relativo immobile.
Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate, che ha anche corretto i modelli 730/2014 e relative istruzioni, nel provvedimento numero 34411 del 10 marzo 2014.
La precedente formulazione del modello 730/2014 non chiariva come si sarebbero dovuti regolare i proprietari di immobili che, in virtù delle disposizioni legislative 2013, non hanno pagato l’Imu sulla prima casa (abolita per il 2013) ma hanno dovuto versare il conguaglio di gennaio 2014.
Le istruzioni di compilazione non contemplavano infatti questo specifico caso.
Il chiarimento ha chiarito le diverse fattispecie:
Imu non pagata affatto: il reddito delle prime case e relative pertinenze che hanno goduto dell’abolizione 2013 senza dover versare la mini Imu concorre alla formazione dell’imponibile ai fini Irpef, beneficiando però di una deduzione pari all’ammontare della rendita catastale.
Imu pagata: le abitazioni principali di lusso (categoria A1, A8 e A9) che hanno già pagato l’Imu, non devono pagare l’Irpef in dichiarazione dei redditi, per cui non beneficiano della relativa deduzione.
Mini Imu pagata: gli immobili soggetti alla mini Imu di gennaio non pagano né Irpef né addizionali e, non concorrendo all’imponibile, non godono neppure delle relative deduzioni.
In questi casi, nella colonna 12 del quadro B (redditi da fabbricati) dedicata ai casi particolari Imu va indicato il codice 2.
Inoltre è necessario riportare alla voce Imu dovuta per il 2013 l'importo della mini Imu.