La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per beneficiare della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività d’impresa. L’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei valori è del 4% e dell’8%.
Riapertura dei termini per la rivalutazione di terreni e quote
Con l’inizio del 2015 si riaprono i termini per beneficiare della rivalutazione di terreni e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività d’impresa. Questo è quanto previsto dalla Legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014 pubblicata in G.U. del 29 dicembre 2014), che ha previsto condizioni più onerose rispetto al passato per l’affrancamento.
In particolare, il decreto è intervenuto modificando il D.L. n. 282/2002, stabilendo come data di riferimento il primo gennaio 2015, e prevedendo il raddoppio delle aliquote delle imposte sostitutive che, per questa rivalutazione, diventano del 4% e dell’8%.
Presupposti soggettivi
Possono beneficiare della rivalutazione le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali che, al primo gennaio 2015, si trovano in possesso di partecipazioni (qualificate e non) e/o di terreni (edificabili e non).
L’imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva per effettuare la rivalutazione è pari al 4% del valore risultante dalla perizia, per le partecipazioni non qualificate, e dell’8% del valore peritale di partecipazioni qualificate e terreni.
La perizia giurata deve essere redatta da un soggetto esperto, dotato delle idonee caratteristiche, e deve essere effettuata entro il 30 giugno 2015, data entro la quale deve essere versata anche l’imposta sostitutiva. Il versamento dell’imposta può essere effettuato anche in forma rateale, con un massimo di tra quote annuali. In questo caso, le rate successive alla prima devono essere versate sempre entro il 30 giugno di ogni anno con l’aggiunta di interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente.
L’efficacia dell’operazione
Il versamento dell’imposta sostitutiva è condizione essenziale per il riconoscimento dell’operazione. In pratica affinché si producano gli effetti voluti devono essere rispettate due condizioni:
L’asseverazione della perizia entro il 30 giugno 2015;
Il versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata entro la stessa data. Se il contribuente decide di versare l’imposta sostitutiva in unica soluzione ed omette il versamento entro il 30 giugno non potrà più sanare la violazione (nemmeno con ravvedimento operoso). Qualora il soggetto interessato abbia effettuato il versamento rateale, ed abbia omesso i versamenti successivi al primo, è possibile regolarizzare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso (in tal caso la rivalutazione sarà pienamente efficace).
La detenzione dei beni non nell’esercizio d’impresa
Per le persone fisiche e gli enti non commerciali che esercitano anche attività imprenditoriale, per effettuare la rivalutazione sarà necessario preliminarmente verificare che terreni e partecipazioni oggetto di rivalutazione non siano detenuti nell’attività d’impresa. Altrimenti, detti beni non potranno essere rivalutati.
La verifica della convenienza
Prima di effettuare questo tipo di operazioni è necessario verificare la convenienza della rivalutazione. Per fare questo è necessario considerare che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni non qualificate è pari al 26%. In questi casi sembrerebbe più conveniente la tassazione dovuta sulla rivalutazione, con aliquota al 4%, ma in altri casi è necessario tenere presente che la tassazione sostitutiva dovuta alla rivalutazione si applica sull’intero valore peritato, mentre la tassazione del 26% si applica solo sulla plusvalenza, che potrebbe anche assumere valori di molto inferiori al valore peritale.
in Novità fiscali di Federico Migliorini | 6 Gennaio 2015 - 15:29